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Impianti termici

IL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il territorio del comune di Biella è suddiviso, ai sensi del DPR 412/1993 e s.m.i., in due zone :

  • Zona E : porzione di territorio posta a quota inferiore a mt. 645,14 s.l.m.
  • Zona F : porzione di territorio posta a quota pari o superiore a mt. 645,14 s.l.m.

Nella zona E l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione :

Ore 14 giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile.

È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alle 7 ore giornaliere.

Il Sindaco, su conforme deliberazione immediatamente esecutiva della Giunta comunale, può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.

Nella zona F non vi è nessuna limitazione all'accensione degli impianti termici.

Le disposizioni relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:

  • per alcune tipologie di edifici, che per la loro destinazione d'uso, necessitano di particolari condizioni di temperatura ambiente;
  • limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione in taluni edifici o impianti definiti dalla normativa (art. 9 comma 6 del DPR 412/1993).

La temperatura ambiente

Durante il periodo in cui é in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali;
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il decreto ministeriale 5 luglio 1975 stabilisce inoltre che la temperatura minima dell’aria interna di un alloggio non deve essere inferiore a 18 °C e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO

Tutti gli impianti termici sono soggetti a periodici controlli e manutenzioni ordinarie che consistono nelle operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi.

Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate da tecnici in possesso delle qualifiche previste dalle leggi vigenti.

Quando fare il controllo

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere effettuate:

  • In conformità alle istruzioni specifiche rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto;
  • Se l’impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.
  • Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  • Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

Ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 Logo File PDF, in mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche definite dalla documentazione ai punti precedenti, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte comunque in occasione dei controlli di efficienza energetica.

I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La seguente tabella riassume la periodicità con la quale devono essere effettuati i controlli di efficienza energetica.

POTENZA (kW) COMBUSTIBILE ULTERIORI REQUISITI PERIODICITÀ DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Qualsiasi Liquido o solido - Ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento
Inferiore a 35 kW Gas Con generatore di calore con anzianità di installazione inferiore a 8 anni Ogni 4 anni
Con generatore di calore con anzianità di installazione superiore a 8 anni Ogni 2 anni
Con generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati in locali abitati Ogni 2 anni
Maggiore o uguale a 35 kW ed inferiore a 350 kW Gas - Ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento
Maggiore o uguale a 350 kW Gas - Ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, più un ulteriore controllo a metà del periodo di riscaldamento annuale

 

IL BOLLINO VERDE

La Regione Piemonte con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 ha approvato le disposizioni attuative della Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia" in materia di impianti termici.

La legge prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2009 sia obbligatorio su tutto il territorio della Regione Piemonte il nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato "BOLLINO VERDE" e che i rapporti di controllo per la resa di combustione possano essere trasmessi direttamente, dai manutentori abilitati, alla Provincia di competenza.

Inoltre ogni impianto sarà univocamente identificato sul territorio regionale da un codice che verrà apposto tramite una apposita etichetta. Questo nuovo sistema consentirà di realizzare un catasto degli impianti termici che raccolga tutte le informazioni relative all’impianto e alla sua efficienza energetica. Tutti gli impianti termici sul territorio piemontese verranno inoltre sottoposti ad opportuni controlli periodici: in questo modo si avranno impianti termici più sicuri, che consumeranno meno ed inquineranno meno.

Procedura

A partire dal 15 ottobre 2009, in occasione delle verifiche del rendimento di combustione (quella che comunemente è chiamata prova fumi) della propria caldaia, il manutentore oltre a compilare il libretto di impianto ed il rapporto di controllo tecnico, dovrà apporre su quest’ultimo un bollino verde predisposto dalla provincia di appartenenza, gratuito per il cittadino e per l’impresa di manutenzione.

Si ricorda che il controllo periodico da effettuare sulla caldaia è responsabilità del proprietario, locatore, terzo responsabile (ad esempio amministratore di condominio per impianti centralizzati).

Il bollino verde potrà essere rilasciato solo da una ditta di manutenzione iscritta nell’elenco regionale delle imprese abilitate, elenco che sarà pubblicato sul sito web della Regione Piemonte e reso noto a tutta la cittadinanza.

Il cittadino non dovrà preoccuparsi di spedire nulla; sarà lo stesso manutentore ad inoltrare presso gli uffici provinciali la copia del rapporto di controllo tecnico provvisto del bollino verde.

Sarà però indispensabile accertarsi che il proprio manutentore sia abilitato al rilascio del bollino verde, oppure rivolgersi ad una ditta di manutenzione abilitata.

In occasione del primo controllo del rendimento di combustione, il manutentore dovrà apporre, oltre al bollino verde, anche l’etichetta con il codice che identifica univocamente l’impianto termico sul territorio regionale.

Periodicità del Bollino Verde

Il bollino verde deve essere apposto dal manutentore obbligatoriamente in occasione della prima verifica del rendimento di combustione della caldaia e con la seguente periodicità:

  • Ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW (caldaiette autonome);
  • Ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW (ad esempio centralizzati).

Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 saranno ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra indicate.

La mancata apposizione del bollino verde comporterà una sanzione a carico del cittadino.

Ispezioni

Sugli impianti con bollino verde la Provincia, avvalendosi dell'ARPA, effettua ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione e sulla correttezza e regolarità del loro operato.

Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale.

Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui all'allegato L, commi 17 e 18, del D. Lgs. 192/2005.

Sanzioni

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza ricorrere alla procedura del bollino verde, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Per ulteriori informazioni : Provincia di Biella - Impianti Termici