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Scarichi Acque Reflue

Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione.

Per scarico si intende qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Con la Legge "Galli" 36/94 contenente "Disposizioni in materia di risorse idriche" agli articoli 8 e 9 viene sancito il principio generale che gli Enti Locali debbano organizzare il servizio idrico integrato nelle forme e nei modi di cui alla legge 142/90 e che tale servizio è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta, collettamento e di depurazione delle acque reflue, da organizzarsi sulla base di ambiti territoriali ottimali.

Nel maggio del 2002 è stata costituita l’Autorità Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" stabilendo con successivi provvedimenti della Conferenza dell’Autorità d’Ambito il regime di salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Biella da parte di Cordar S.P.A. Biella Servizi.

In materia di scarichi di acque reflue Cordar Biella Servizi è competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura.

COMPETENZE DEL COMUNE

La Legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 "Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni" chiarisce il riparto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico tra comune e provincia:

Art. 2.
(Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo)

  1. Sono di interesse comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi. Spettano, pertanto, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse comunale.
  2. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale ai sensi del comma 1 del presente articolo e che non sono di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 6. Sono altresì di interesse provinciale tutti gli scarichi delle pubbliche fognature. Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse provinciale.
  3. Qualora gli scarichi nelle acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso insediamento si configurino sia di interesse comunale che provinciale, le relative funzioni amministrative spettano alla Provincia.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 13/1990 tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, in data 30 giugno 2007 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione per scarichi di acque reflue domestiche. esistenti a tale data, in ricettori diversi dalla pubblica fognatura.

È oggi possibile procedere all’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione solo per gli scarichi non ancora attivati.

Modulo per istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura.

I titolari di scarichi esistenti privi di autorizzazione sono soggetti all’applicazione delle sanzioni di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.