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Imposta Unica Comunale (IUC) IMU/TASI 2017

Imposta unica comunale IUC (componenti IMU e TASI)

Aggiornamento del 19/04/2018

Anno d'imposta 2017

Con l'approvazione della deliberazione consiliare del 20 dicembre 2016, n. 92 sono state confermate le aliquote già approvate l'anno precedente per le componenti IMU e TASI relative alle fattispecie impositive ancora vigenti e riportate nella tabella a fondo pagina.
Il quadro normativo di riferimento è rimasto, per l'anno d'imposta 2017, sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente confermando quindi le agevolazioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
Si raccomanda di consultare la sezione Informazioni utili per maggiori dettagli sulle agevolazioni.

Scadenze e versamento

Per l'anno d'imposta 2017 le scadenze unificate per IMU e TASI sono:

  • 16/06/2017 per l'acconto;
  • 18/12/2017 per il saldo.

Entro la data dell'acconto deve essere versata metà dell'imposta dovuta annua. Entro la stessa data può essere altresì versata l'intera imposta annua in unica soluzione. Entro la scadenza del saldo deve essere versato l'eventuale conguaglio dell'imposta dovuta annua tenendo conto delle somme versate in acconto.
I termini di versamento di acconto e saldo sono scaduti, pertanto qualora si ravvisi di non aver effettuato versamenti o versamenti insufficienti è necessario effettuare pagamenti in ravvedimento operoso. È possibile calcolare l'ammontare da versare in ravvedimento utilizzando il calcolatore on-line presentato nella sezione simulazione del calcolo dell'imposta avendo cura di spuntare la rilevante casella per il ravvedimento (presente nel riepilogo a fondo pagina del calcolatore) nonché indicando quanto già eventualmente versato entro la scadenza.

Informazioni utili

Visto il quadro normativo sostanzialmente invariato, per la disamina di definizioni e agevolazioni si rimanda alla pagina relativa all'anno d'imposta 2018.
Senza pretesa di esaustività e rimandando alla normativa vigente ed al regolamento comunale per una disamina completa dell'imposta unica comunale, è utile ricordare che:

  • la componente IMU è dovuta sui fabbricati siti nel Comune di Biella anche se vuoti e non locati, l'IMU è inoltre dovuta per i terreni agricoli quando imponibili (fogli catastali non esenti) e per le aree fabbricabili;
  • la base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  • per l'anno d'imposta 2016 la TASI resta dovuta nel solo caso di possesso di abitazione principale in categoria A/1, A/8 e A/9, non è dovuta per le altre tipologie di abitazione principale (esenti) e per gli altri fabbricati (aliquota azzerata).

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A (esclusa A/10) dove il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale ai fini IMU-TASI si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Entrambe le definizioni sono indicate nell'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
ATTENZIONE - Il concetto di abitazione principale ai fini IMU e TASI è DIVERSO dalle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per altre imposte, quali l'IRPEF e l'imposta di registro. Come sopra precisato per l'agevolazione ai fini IMU e TASI è necessaria l'acquisizione della residenza anagrafica nell'immobile.
Pertanto, se per usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa su di un immobile è sufficiente acquisirvi residenza entro i 18 mesi successivi all'acquisto, questo NON È VALIDO ai fini IMU, in quanto in mancanza di residenza anagrafica e dimora abituale l'immobile sarà considerato come soggetto ad aliquota ordinaria.
L'abitazione principale e relative pertinenze sono esentate dall'imposizione IMU e TASI a partire dall'anno d'imposta 2016 (a differenza degli anni precedenti dove era prevista l'esenzione IMU ma non TASI, per la quale era prevista un'aliquota agevolata e detrazione). Restano soggette alla TASI come gli anni precedenti, oltre che soggette ad IMU con aliquota agevolata e detrazione, le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le aliquote da utilizzare sono presenti nell'apposita tabella a fondo pagina.
La detrazione prevista per l'abitazione principale, sia per la TASI che per l'IMU ove applicate, riduce l'imposta dovuta e deve essere divisa in parti uguali fra i possessori residenti e rapportata per il numero di mesi per i quali si è mantenuta la residenza.

Agevolazioni e assimilazioni ex lege all'abitazione principale

Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 5, capo II del Regolamento comunale sulla IUC, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono inoltre ex lege assimilate all'abitazione principale, sia ai fini IMU che TASI:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari, nonché le unità immobiliari appartenenti a CAPI destinate a studenti universitari soci assegnati anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n 146;
  • la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e alla residenza anagrafica;
  • a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Per le fattispecie indicate al primo, secondo e quarto punto del precedente elenco è obbligatorio, a pena di decadenza e quindi ai fini del riconoscimento del diritto all'applicazione dell'agevolazione, presentare la dichiarazione IMU. Anche per la fattispecie di cui all'ultimo punto la risoluzione del Dipartimento Finanze del Ministero n. 10/DF del 2015 ha indicato che la comunicazione della scelta dell'immobile per il quale si intende usufruire dell'agevolazione avvenga tramite la dichiarazione IMU (valida anche ai fini TASI).
Si ricorda che il termine ultimo di presentazione per la dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposta (per l'anno d'imposta 2017 è quindi il 30 giugno 2018).

Comodati d'uso gratuito a parenti

L'art. 1 comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) modificando l'art. 13, commi 2-3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto, con la lettera 0a al c. 3 del predetto articolo, un'agevolazione per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti e da essi adibiti a loro abitazione principale consistente nell'abbattimento del 50% della base imponibile IMU. La norma prevede vincoli espliciti all'applicazione dell'agevolazione:

  • vincolo di parentela, l'agevolazione è possibile solo se il comodatario (chi usufruisce del comodato) e il comodante (chi dà in comodato) sono parenti in linea retta entro il primo grado (genitori con figli e viceversa);
  • vincolo di residenza e destinazione, il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato, il comodatario deve inoltre adibire detto immobile ad abitazione principale propria e della sua famiglia;
  • vincolo sul possesso di altri immobili (abitativi): il comodante può possedere esclusivamente l'immobile dato in comodato o al più possedere un altro immobile adibito ad abitazione principale propria e della sua famiglia; il comodante può invece possedere altri immobili non abitativi, quali ad es. negozi, uffici, terreni e aree fabbricabili.

L'agevolazione si estende alle pertinenze dell'abitazione data in comodato (che devono essere comprese nel contratto di comodato) nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria C2, C6 e C7 (come anche precisato nella risoluzione del Dipartimento Finanze del Ministero n. 1/DF del 17/02/2016).
La norma prevede inoltre i seguenti adempimenti formali:

  • il contratto di comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula,
  • per l'applicazione dell'agevolazione è dovuta da parte del comodante la presentazione della dichiarazione IMU nella quale va attestato il possesso dei requisiti prescritti dalla norma.

L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, anche in caso di tardiva registrazione purché sanata mediante ravvedimento. L'agevolazione decorre dalla data di registrazione in caso di tardiva registrazione senza che sia intervenuto ravvedimento.
Infine si ricorda che la norma esclude dall'agevolazione i fabbricati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Locazioni a canone concordato

Per gli immobili dati in locazione a canone concordato (legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3) l'art. 1 cc. 53-54 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e modificato il comma 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per introdurre, rispettivamente per IMU e TASI, una riduzione al 75% dell'aliquota applicata sui fabbricati locati secondo quanto già specificato.
Per ulteriori informazioni sui contratti di locazione a canone concordato si rimanda all'accordo territoriale ed al prospetto per la definizione del canone concordato allegati in questa pagina.
La norma non prevede l'obbligo di presentare dichiarazione IMU, tuttavia nelle FAQ a Telefisco 2016 il Ministero ha indicato la necessità di segnalare ai Comuni utilizzando il modello di dichiarazione IMU quali immobili sono locati a canone concordato (in quanto tale informazione non è sempre reperibile dalle amministrazioni comunali tramite i canali di interscambio dati tra amministrazioni pubbliche). Una nuova dichiarazione IMU si rende necessaria nel caso di cessazione della locazione che dà diritto all'agevolazione.
Per ulteriori informazioni riguardanti le agevolazioni sui comodati d'uso gratuito a parenti e sulle locazioni a canone concordato si possono consultare la risoluzione del Dipartimento Finanze del Ministero n. 1/DF del 17/02/2016, nonché le FAQ tratte dai webinar IFEL fondazione ANCI con risposte pertinenti a queste casistiche.

Terreni agricoli e incolti

In base alle disposizioni dell'art. 1 c. 13 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per i terreni (quando non già aree fabbricabili come rilevabile dal PRGC), ubicati nel Comune di Biella, classificato come parzialmente delimitato nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (nell'elenco ancora riportato nella Provincia di Vercelli), dall'anno d'imposta 2016 è dovuta l'IMU sui soli terreni insistenti nei fogli catastali non montani esclusi dal seguente elenco.
Fogli in area montana e di collina depressa (delimitati) esenti IMU (come individuati dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 826/6658 del 12 maggio 1988): dal n. 1 al n. 44, dal n. 49 al n. 51, dal n. 68 al n. 83, nonché il n. 85 e il n. 87.
La stessa legge di stabilità dispone l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola.
Si rammenta inoltre che non è dovuta la TASI per i terreni agricoli.

Tabelle

Aliquote

Aliquote adottate con delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2016, n. 92.

Aliquota

IMU

TASI

Ordinaria

10,60 ‰

0,00 ‰

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9)

0,00 ‰

0,00 ‰

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

2,70 ‰
Detrazione € 200,00

3,30 ‰
Detrazione € 175,00

Alloggi assegnati da IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze

6,36 ‰
Detrazione € 200,00

0,00 ‰

Aree fabbricabili

10,60 ‰

0,00 ‰

Terreni agricoli

10,60 ‰

0,00 ‰

Moltiplicatori e rivalutazioni

Categorie catastali

Moltiplicatore

Categorie A (esclusa A/10) e C/2, C/6, C/7

160

C/1

55

Categorie B e C/3, C/4 e C/5

140

A/10 e D/5

80

Categorie D (esclusa D/5)

65

Terreni agricoli

135

Rivalutazione

Rendita catastale fabbricati

5 %

Reddito dominicale terreni agricoli

25 %

Codici tributo

Codici tributo IMU

3912

IMU abitazione principale e pertinenze

3914

IMU terreni (quota Comune)

3916

IMU aree fabbricabili (quota Comune)

3918

IMU altri fabbricati (quota Comune)

3925

IMU immobili produttivi gruppo D (quota Stato)

3930

IMU immobili produttivi gruppo D (quota Comune)

Codici tributo TASI

3958

TASI abitazione principale e pertinenze