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Imposta Municipale Propria (IMU) 2021

Aggiornamenti
30/08/2022 Aggiornate informazioni sul D.L. 21 giugno 2022, n. 73 e inserito nuovo modello dichiarazione IMU e relative istruzioni come da D.M. 29 luglio 2022
30/06/2022 Inserite informazioni sul D.L. 73/2022
16/08/2021 Inserite informazioni D.L. 73/2021
16/07/2021 Inserito collegamento a Risoluzione 5/DF
28/05/2020 Inserite informazioni D.L. 41/2021
13/04/2021 Inserite informazioni anno d'imposta 2021

L'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto la soppressione dell'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI) e rivisto la normativa dell'imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, abitazioni principali (esclusivamente in categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Sono individuati come possessori, e quindi come soggetti passivi dell'imposta, autonomamente per la propria quota di competenza, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. Si ricorda che ai soli fini IMU l'assegnazione della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario di figli minori o a carico è costitutiva di un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; il genitore affidatario è quindi il soggetto passivo IMU; l'art. 1, comma 741, lettera c), stabilisce che la casa assegnata è considerata abitazione principale.

Sono altresì soggetti passivi il concessionario di aree demaniali e il locatario finanziario (dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso).

Anno d'imposta 2021

Tabella aliquote IMU adottate con deliberazione consiliare del 21 dicembre 2020, n. 101
Aliquota IMU
Abitazione principale e relative pertinenze
(escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9)
0,00 ‰
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 5,20 ‰
Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - c.d. "beni merce" 0,00 ‰
Terreni agricoli 10,60 ‰
Fabbricati del gruppo "D" 10,60 ‰
Alloggi assegnati da IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze 6,36 ‰
Detrazione € 200,00
Altri immobili 10,60 ‰
Aree fabbricabili 10,60 ‰

Novità 2021

L’art. 1, c. 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto per i soggetti non residenti e percettori di pensione erogata da uno stato estero in regime di convenzione con l’Italia la possibilità di versare per un solo immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto e comunque non locato o dato in comodato di versare l’IMU nella misura della metà rispetto a quanto normalmente dovuto.
Per approfondimenti si rimanda alla sezione informazioni utili.

Misure agevolative connesse all’emergenza sanitaria COVID-19

I soggetti che usufruiscono delle esenzioni sotto riportate, devono presentare la dichiarazione IMU per segnalare gli immobili esentati, allegando idonea documentazione.

L’art. 1, c. 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che non è dovuta la prima rata dell’IMU per:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’IMU non è inoltre dovuta per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 78, c. 1, lett. d), e c. 3, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "Sostegni"), convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto con l'art. 6-sexies l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 per i soggetti passivi IMU che siano titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, commi 1-4, del medesimo decreto, fermo restando che l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali detti soggetti passivi esercitano le attivita' di cui siano anche gestori.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto con l'art. 4-quater che alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti sopra individuati hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Scadenze

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2021 e la seconda il 16 dicembre 2021. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

I termini per il versamento sono scaduti.
In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta è possibile sanare la propria posizione effettuando ravvedimento operoso, con sanzioni (ridotte) ed interessi.
Il D.M. 29 luglio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 184 del 8 agosto 2022, ha approvato per l’anno d’imposta 2021 e successivi l’utilizzo di un nuovo modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni. Ai sensi dell’art. 7, c. 2, del citato decreto le dichiarazioni già presentate con il modello precedente di cui al D.M. 30 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 258 del 5 novembre 2012, restano valide solo nel caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU (istruzioni) per l'anno d'imposta 2021 è il 31 dicembre 2022, come differita dall'art. 35, c. 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Si ricorda che la scadenza per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2020 è il 30 giugno 2021.

Ravvedimento operoso

In caso di mancato o parziale pagamento alle date di scadenza è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando un tardivo versamento e pagando una sanzione ridotta e gli interessi di mora sulla parte di imposta ancora dovuta.

Per informazioni, dettagli sul calcolo ed esempi sul ravvedimento operoso si rimanda alla pagina dedicata.

Enti non commerciali

Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti individuati dall'art. 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (ENC), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di che trattasi eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge.

In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

L'art. 1, comma 770, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, prescrive che i soggetti di che trattasi presentano la dichiarazione IMU ENC (istruzioni) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale del 19 novembre 2012, n. 200. Si ricorda che la scadenza per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 è il 31 dicembre 2022, come differita dall'art. 35, c. 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando i modelli di pagamento F24 o F24 semplificato, entrambi scaricabili in bianco dal sito dell'Agenzia delle Entrate. È possibile altresì compilare i modelli F24 tramite i servizi home-banking delle banche italiane e di Poste Italiane, oltre che utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione, per ciascun rigo:

  • indicare il codice ente A859 (Comune di Biella);
  • utilizzare i codici tributo indicati nella tabella Codici tributo modello F24;
  • indicare l'anno d'imposta 2021, il numero immobili e crociare le apposite caselle se il versamento è in acconto o saldo (crociare entrambe in caso di versamento in unica soluzione);
  • l'importo a debito e l'eventuale detrazione (gli importi devono essere arrotondati all'euro superiore o inferiore).

La casella Immob. variati deve essere crociata in caso di variazioni nel calcolo d'imposta che determinino la necessità di presentazione della dichiarazione IMU.

Codici tributo modello F24
Codice Descrizione
3912 IMU abitazione principale e pertinenze
3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 IMU terreni (quota Comune)
3916 IMU aree fabbricabili (quota Comune)
3918 IMU altri fabbricati (quota Comune)
3925 IMU immobili produttivi gruppo D (quota Stato)
3930 IMU immobili produttivi gruppo D (quota Comune)
3939 IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Nel modello F24 normale è da utilizzare la sezione IMU e altri tributi locali.

Nell'immagine è evidenziato dove compilare il modello F24

Nell'immagine è evidenziato dove compilare il modello F24.

Nel modello F24 semplificato è necessario indicare nella prima colonna, Sezione, la sigla EL per ciascuna riga utilizzata per IMU.

Nell'immagine è evidenziato dove compilare il modello F24 semplificato

Nell'immagine è evidenziato dove compilare il modello F24 semplificato.

Per la compilazione della sezione contribuente è necessario compilare i campi:

  • codice fiscale;
  • cognome, denominazione o ragione sociale;
  • nome;
  • data di nascita;
  • sesso (M o F);
  • comune (o Stato estero) di nascita;
  • provincia.

I campi codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare e codice identificativo devono essere utilizzati solo in casi specifici (per es. in caso di eredità, l'erede che effettua il versamento a nome del de cuius inserirà il proprio codice fiscale ed il codice identificativo appropriato, nell'esempio è 07); a tale scopo si rimanda alle istruzioni del modello F24 presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il campo identificativo operazione non deve essere compilato.

Errori nel versamento

Nel caso di errori nell'operazione di versamento riguardanti le seguenti fattispecie:

  • codice fiscale, codice tributo, altre indicazioni sul modello F24 (acconto, saldo, etc.): è opportuno che il contribuente ne dia comunicazione all'Ufficio Tributi per la loro correzione;
  • codice ente: il contribuente dovrà presentare istanza di riversamento al Comune che ha indebitamente percepito l'importo versato e trasmetterne copia al Comune competente;
  • importi versati: è possibile presentare istanza di rimborso/compensazione se superiori al dovuto annuo (i versamenti in acconto effettuati in eccesso andranno conguagliati con il saldo); se inferiori si rimanda alla pagina dedicata al ravvedimento operoso

I modelli d'istanza di rimborso/riversamento e compensazione sono disponibili nella modulistica.

In caso di errori imputabili all'intermediario (banca o posta) incaricato del versamento il contribuente dovrà contattare lo stesso, chiedendo la rettifica della delega F24 senza alcun costo aggiuntivo e darne comunque comunicazione all'Ufficio Tributi.

Versamento dall'estero

I contribuenti residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento mediante il modello F24 sono pregati di contattare l’Ufficio tributi per avere informazioni su modalità di pagamento alternative.

Calcolo dell'imposta

L'imposta dovuta annua viene calcolata moltiplicando il valore imponibile per l'aliquota in base alla tipologia di immobile; la stessa va rapportata alla percentuale di possesso e agli effettivi mesi di possesso.

[imposta dovuta] = [valore imponibile] x [aliquota] x [quota possesso] x ( [mesi possesso] / 12 )

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Si ricorda che solo per i fabbricati del gruppo catastale D (immobili industriali) il calcolo dell'IMU è previsto con la suddivisione tra quota Stato (determinata utilizzando l'aliquota del 7,6 ‰) e quota Comune (aliquota ottenuta dalla differenza tra aliquota ordinaria del Comune e aliquota base della quota Stato).

ATTENZIONE - Novità rispetto alla normativa IMU vigente fino al 2019:
- le aree fabbricabili, non iscritte in catasto unitamente al fabbricato ma come terreni autonomi, non possono essere considerate pertinenziali dello stesso;
- gli immobili in categoria F/2 "unità collabenti", non essendo dotati di rendita catastale, non sono considerati fabbricati ai fini IMU e devono scontare l'imposta sull'area fabbricabile risultante.

Il calcolo del valore imponibile ai fini IMU si basa (art. 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160):

  • per i fabbricati, sulla rendita catastale (indicata in visura catastale), rivalutata del 5% e moltiplicata per un moltiplicatore a seconda della categoria catastale di appartenenza dell'unità immobiliare (i moltiplicatori sono riportati nella tabella posta più sotto);
  • per i terreni agricoli (e incolti), sul reddito dominicale (indicato come R.D. in visura catastale), rivalutato del 25% e moltiplicato per il moltiplicatore 135;
  • per le aree fabbricabili sul valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione dell'area, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Fabbricati e terreni agricoli

[valore imponibile] = [rendita/reddito] x ( 1 + [% di rivalutazione] ) x [moltiplicatore]

È consigliato effettuare una visura catastale aggiornata degli immobili posseduti prima di procedere al calcolo. Le visure catastali sono richiedibili gratuitamente dal soggetto possessore presso gli uffici dell'Agenzia Entrate - Territorio oppure in via telematica nell'area riservata Fisconline del sito dell'Agenzia Entrate (sezione "Servizi Ipotecari e Catastali, OMI" - "Consultazioni personali").

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Moltiplicatori valore imponibile fabbricati
Categorie Moltiplicatore
A (esclusa A/10) e C/2, C/6, C/7 160
C/1 55
B e C/3, C/4 e C/5 140
A/10 e D/5 80
D (esclusa D/5) 65
Terreni agricoli 135

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che rimanda all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e cioè, fino alla richiesta dell'attribuzione di rendita, il valore di questi fabbricati, rilevante come base imponibile per il calcolo dell'IMU, è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali definiti annualmente con apposito decreto (per il 2021 si veda il decreto MEF 7 maggio 2021).

Aree fabbricabili

Il valore imponibile delle aree fabbricabili è dato dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione dell'area o a far data dall'adozione dello strumento urbanistico, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il valore delle aree fabbricabili deve essere dichiarato utilizzando la dichiarazione IMU (istruzioni). Una nuova dichiarazione IMU deve essere resa in caso di variazione del valore o cessazione dell'edificabilità per variazione al Piano Regolatore Generale del Comune (consultabile attraverso il Servizio Informativo Territoriale).

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A (esclusa A/10) nella quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Entrambe le definizioni sono indicate nell'art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ATTENZIONE - Il concetto di "prima casa" ai fini IMU è DIVERSO da quello rilevante ai fini delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per altre imposte, quali l'IRPEF e l'imposta di registro. Come sopra precisato, per l'agevolazione ai fini IMU è necessaria la dimora e l'acquisizione della residenza anagrafica nell'immobile.
Pertanto, se per usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa su di un immobile è sufficiente acquisirvi residenza entro i 18 mesi successivi all'acquisto, questo NON È VALIDO ai fini IMU, in quanto in mancanza di residenza anagrafica e dimora abituale l'immobile sarà considerato come soggetto ad aliquota ordinaria.

Restano soggette ad IMU con aliquota agevolata e detrazione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. La detrazione prevista per l'abitazione principale riduce l'imposta dovuta e deve essere divisa in parti uguali fra i possessori residenti e rapportata per il numero di mesi per i quali si è mantenuta la residenza.

Assimilazioni ex lege all'abitazione principale

L'art. 1, comma 741, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l'assimilazione all'abitazione principale ai fini IMU nei seguenti casi:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n 146, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice (l'assegnazione costituisce, ai soli fini IMU, diritto di abitazione sull'immobile in capo al genitore affidatario);
  5. un'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. secondo quanto recepito dal vigente Regolamento IMU, una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ATTENZIONE - Novità rispetto alla normativa IMU vigente fino al 2019:
- non è stata riproposta e quindi non è più applicabile l'assimilazione prevista per una sola abitazione a favore dei cittadini iscritti all'AIRE pensionati nei paesi di residenza.

Per le fattispecie sopra indicate è opportuno comunicare al Comune mediante la dichiarazione IMU (istruzioni) l'applicazione dell'agevolazione ed eventuali variazioni.

Esenzioni e agevolazioni

Senza la pretesa di esaustività si elencano le principali agevolazioni ed esenzioni previste dalla normativa. Per le ulteriori agevolazioni non qui previste si prega di contattare l'Ufficio Tributi.

È opportuno comunicare l'applicazione delle agevolazioni al Comune utilizzando la dichiarazione IMU (nei casi previsti dalle istruzioni) ed eventuali variazioni.

Comodati d'uso gratuito a parenti

L'art. 1, c. 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede un'agevolazione per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito a parenti, consistente nell'abbattimento del 50% della base imponibile IMU. La norma prevede vincoli espliciti all'applicazione dell'agevolazione:

  • vincolo di parentela, l'agevolazione è possibile solo se il comodatario (chi usufruisce del comodato) e il comodante (chi dà in comodato) sono parenti in linea retta entro il primo grado (genitori con figli e viceversa);
  • vincolo di residenza e destinazione, il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato, il comodatario deve inoltre adibire detto immobile ad abitazione principale propria e della sua famiglia;
  • vincolo sul possesso di altre abitazioni: il comodante può possedere esclusivamente l'abitazione data in comodato o al più possedere un altro immobile adibito ad abitazione principale propria e della sua famiglia; il possesso di altre tipologie di immobili, es. negozi o terreni agricoli, non inibisce l'applicazione dell'agevolazione.

L'agevolazione si estende alle pertinenze dell'abitazione data in comodato (che devono essere comprese nel contratto di comodato) nella misura massima di un'unità pertinenziale per categoria C2, C6 e C7 (come anche precisato nella risoluzione del Dipartimento Finanze del Ministero n. 1/DF del 17 febbraio 2016).

La norma prevede inoltre che il contratto di comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula. L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, anche in caso di tardiva registrazione purché sanata mediante ravvedimento. L'agevolazione decorre dalla data di registrazione in caso di tardiva registrazione senza che sia intervenuto ravvedimento.

Il beneficio in capo al comodante viene mantenuto, in caso di morte del comodatario, in presenza coniuge superstite con figli minorenni.

Si ricorda che la norma esclude dall'agevolazione i fabbricati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per ulteriori informazioni riguardanti le agevolazioni sui comodati d'uso gratuito a parenti si possono consultare la risoluzione del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 17 febbraio 2016, nonché le FAQ tratte dai webinar IFEL fondazione ANCI con risposte pertinenti a queste casistiche.

Locazioni a canone concordato

Per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato (in base al vigente accordo territoriale e ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998) l'art. 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto una riduzione al 75% dell'aliquota applicata. La predetta agevolazione opera anche nel caso di contratti di locazione di natura transitoria.

Per ulteriori informazioni sui contratti di locazione a canone concordato si rimanda all'accordo territoriale ed al prospetto per la definizione del canone concordato allegati in questa pagina.

Per ulteriori informazioni riguardanti le agevolazioni sulle locazioni a canone concordato si possono consultare la risoluzione del Dipartimento Finanze del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 17 febbraio 2016, nonché le FAQ tratte dai webinar IFEL fondazione ANCI con risposte pertinenti a queste casistiche.

Soggetti non residenti pensionati in regime di convenzione con l’Italia

L’art. 1, c. 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, a partire dall’anno 2021, che i soggetti non residenti in Italia e percettori di trattamento pensionistico erogato da uno stato estero in regime di convenzione internazionale con l’Italia (ovverossia totalizzando la contribuzione versata allo Stato estero con quella versata all’Italia) possano individuare una sola unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto e comunque non locata o data in comodato (ovvero tenuta a disposizione), sulla quale pagare l’imposta nella misura della metà di quanto dovuto con aliquota ordinaria.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU per comunicare su quale unità immobiliare intende applicare il beneficio della riduzione d’imposta allegando idonea documentazione per attestare lo status di pensionato.

Maggiori informazioni sulle convenzioni internazionali possono essere consultate sul sito dell’INPS e nella risoluzione del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF dell'11 giugno 2021.

Immobili storici ed inagibili

L'art. 1, c. 747, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede una riduzione della base imponibile pari al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per gli immobili inagibili/inabitabili, per fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione e di fatto non utilizzati, come definiti dall'art. 5 del Regolamento IMU.

Per l'agevolazione per gli immobili storici si raccomanda di contattare l'Ufficio Tributi al fine di confermare l'effettiva sussistenza dei requisiti.

Per il riconoscimento dell'agevolazione sugli immobili inagibili/inabitabili è necessario richiedere una perizia all'Ufficio Tecnico del Comune (i costi sono a carico del proprietario) o, in alternativa, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità da parte di un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal Regolamento IMU (consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000) (modelli disponibili nella modulistica).

Terreni agricoli e incolti

In base alle disposizioni dell'art. 1, c. 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'IMU i terreni (quando non già aree fabbricabili come rilevabile dal PRGC) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel s.o. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993.

Per il Comune di Biella trattasi dei seguenti fogli (come individuati dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 826/6658 del 12 maggio 1988): dal n. 1 al n. 44, dal n. 49 al n. 51, dal n. 68 al n. 83, nonché il n. 85 e il n. 87.

Restano pertanto imponibili i soli terreni insistenti nei fogli catastali esclusi dal precedente elenco.

Il citato comma 758 dispone inoltre l'esenzione dall'IMU, con la lett. a), dei terreni agricoli, nonché non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art. 1, indipendentemente dalla ubicazione dei terreni stessi.

Quest'ultima esenzione opera anche se i terreni sono individuati come fabbricabili.