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Rumore

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Il primo provvedimento in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico è stato il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", che ha tentato di realizzare una disciplina (transitoria) di carattere organico, in attesa dell’approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall’inquinamento acustico. In relazione alla classificazione acustica il decreto stabiliva le sei classi in cui suddividere il territorio e i "valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento".

Il 25 ottobre 1995 è stata emanata la "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447, che ribadisce l'obbligo per i comuni di dotarsi di questo strumento e ne perfeziona le modalità di applicazione. In particolare affida alle regioni il compito di definire con legge "i criteri in base ai quali i comuni ... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni" e i "poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ..." (art. 4, comma1).

Si definiscono ai sensi della Legge 447/1995:

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
(L. 447/1995 art. 2).
Il DPCM 14.11.1997, art. 2, precisa che i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Valore limite di immissione : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valore di qualità : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.

Il DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" è appunto un provvedimento attuativo che ribadisce le definizioni delle classi acustiche introdotte dal DPCM 1/3/91 e determina i valori limite di emissione ed immissione e i valori di attenzione e di qualità.

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-6.00)
I aree particolarmente protette 45 35
II aree prevalentemente  residenziali 50 40
III aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attività umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-6.00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente  residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Valori di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-6.00)
I aree particolarmente protette 47 37
II aree prevalentemente  residenziali 52 42
III aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attività umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70

In tutte le aree, ad eccezione di quelle esclusivamente industriali, e qualora ricorrano determinate condizioni previste dall’art. 4 del DPCM 14.11.1997, al quale si rimanda per un ulteriore approfondimento, si applica inoltre il cosiddetto "criterio differenziale".
La differenza tra il rumore ambientale (cioè il rumore considerate tutte le sorgenti presenti) ed il rumore residuo (cioè il rumore generato dalla sorgente che si ritiene disturbante) non deve superare i 5 dB(A) in periodo diurno ed i 3 dB(A) in periodo notturno.

I PROVVEDIMENTI REGIONALI

La Regione Piemonte ha dato attuazione alle disposizioni dell’articolo 4 della Legge 447/95 con l'emanazione della L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". In particolare, relativamente alla classificazione (o zonizzazione) acustica, la legge regionale:

  • ha definito i rapporti con la strumentazione urbanistica;
  • ha stabilito i tempi e le procedure di approvazione ha definito i criteri cui i comuni devono attenersi nella classificazione del proprio territorio;
  • ha demandato alla Giunta Regionale l'emanazione delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio".

Con deliberazione n. 85-3802, il 6 agosto 2001 la Giunta Regionale ha provveduto all’emanazione dei criteri per la classificazione acustica del territorio.

La classificazione acustica del territorio comunale è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 29 ottobre 2007 Logo File PDF.

Classificazione acustica del comune di Biella

COMPETENZE DEI COMUNI

Le competenze attribuite alle Amministrazioni Comunali dall’articolo 6 della Legge quadro riguardano sia il governo che il controllo del territorio in materia di inquinamento acustico.

Ai Comuni spetta:

  • la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla Legge Regionale, emanata in attuazione dell'art. 4 della Legge Quadro;
  • il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con il piano di zonizzazione acustica;
  • l’adozione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori di attenzione (fissati all'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/1997) o di contatto diretto di aree con più di un salto di classe in zone già urbanizzate, o con decisione volontaria per il perseguimento dei valori di qualità;
  • il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico (secondo modalità dettate dalle Leggi Regionali) nel caso di: concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli stessi immobili ed infrastrutture; provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
  • L’adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
  • la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
  • le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni comunali in materia; della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico;
  • il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione (anche in deroga ai valori limite) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Le disposizioni in materia di inquinamento acustico sono contenute nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica Logo File PDF.

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE ED IMMISSIONE ACUSTICA

Il Comune di Biella può autorizzare le attività sotto elencate in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9.

Le procedure di deroga sono possibili nei seguenti casi:

  • attività di cantiere stradale ed edile;
  • manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla Regione.

Le deroghe sono assentite dal Comune, con apposito provvedimento autorizzativo, sentito il Dipartimento provinciale dell'ARPA, avuto riguardo alle caratteristiche geografiche dei luoghi, alla presenza di insediamenti abitativi e non abitativi a forte sensibilità (scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, aree residenziali), alla densità abitativa dei luoghi, alle caratteristiche di emissione della sorgente.

Modulo per istanza di autorizzazione in deroga ai limiti di cui al DPCM 14/11/1997 per manifestazioni in luogo aperto al pubblico Logo File PDF

Modulo per istanza di autorizzazione in deroga ai limiti di cui al DPCM 14/11/1997 per attività di cantiere Logo File PDF

Semplificazione

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi.

Pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati dalla DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 citata a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione della DGR specificata.

Non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.

Sono escluse dalla possibilità di deroga le attività di riproduzione musicale, musica dal vivo e discoteca, esercitate anche temporaneamente, da esercenti attività economiche o pubblici esercizi nell'ambito di tale attività.

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

I soggetti titolari di progetti od opere hanno l’obbligo di predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  • progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • discoteche;
  • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  • impianti sportivi e ricreativi;
  • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
  • nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;
  • postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta in conformità con la Deliberazione di Giunta Regionale 2 febbraio 2004 n. 9 - 11616 deve essere trasmessa al Comune di Biella, in duplice copia, congiuntamente all’istanza per l’ottenimento del permesso di costruire o alla richiesta di licenza/autorizzazione all’esercizio delle attività di cui sopra.

SEGNALAZIONI DI DISTURBO DA RUMORE

Le cause di lamentela sono le più disparate; può essere provocato da hi-fi domestici, dai condizionatori d'aria di negozi o case private, dagli impianti di un autolavaggio, da una discoteca, da uno stabilimento industriale, ecc.. In tutti i casi la legge presenta diversi strumenti di tutela.

Quando sorgono questioni fra condòmini a causa di rumori provenienti da sorgenti interne al condominio, e nel regolamento condominiale sono vietati espressamente rumori molesti negli orari destinati al riposo, l'Amministratore del condominio ha gli strumenti per risolvere la questione.

Il cittadino può anche rivolgersi al Giudice di Pace per ottenere il rispetto dell'art. 844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la "normale tollerabilità".

Nei confronti di chi provoca rumore può essere intentata anche una causa penale sulla base dell’art. 659 del Codice Penale che prevede due ipotesi distinte di reato:

  • il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (ad esempio a causa di schiamazzi notturni provenienti dai frequentatori di un locale, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche);
  • l’esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro disposizioni di legge o prescrizione dell’Autorità.

Per quanto riguarda poi stabilimenti industriali, artigiani o pubblici esercizi con impianti rumorosi, il cittadino disturbato può richiedere un intervento di misura fonometrica per verificare il rispetto dei limiti di rumore previsti dalle leggi ambientali, inviando un esposto scritto in carta semplice al Comune di Biella, Via Battistero 4 - 13900 Biella.

La lettera deve essere firmata, contenere le generalità degli esponenti (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono) e una breve descrizione del luogo e dei termini del problema. Le generalità sono importanti perché le misure di rumore si effettuano anche in casa dei soggetti disturbati e nel momento di massimo disturbo.

Il Comune effettua gli opportuni accertamenti ed informa i responsabili sulla possibile situazione di inquinamento acustico assegnando un termine entro il quale provvedere.

In caso di inerzia o qualora il disturbo dovesse protrarsi, il Comune di Biella richiederà all’Arpa, che è l'ente tecnico competente alla misurazione dei livelli di rumore, di effettuare i rilievi ed i controlli di merito.

La relazione fonometrica viene trasmessa al Comune, e se risultano superati i limiti previsti dalla legge, con opportuni provvedimenti sarà imposto al titolare dell’attività rumorosa di adeguarsi ai valori limite di rumore previsti dalla legge.