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Centri estivi

L'art. 17 della Legge Regionale n. 3 dell’11 marzo 2015 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” ha introdotto nuove norme finalizzate a semplificare l’iter amministrativo.

In attuazione dell’art. 17 sopracitato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11 – 6760 del 20.4.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 10.5.2018, sono stati approvati i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori.

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate sia presso strutture ricettive regolarmente in attività, con o senza pernottamento e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Le tipologie di struttura, a solo titolo esemplificativo, sono: centri sportivi, oratori e parrocchie, imprese private operanti nel settore.

L’avvio del servizio di vacanza è subordinato alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) da trasmettere al Comune di Biella.

La segnalazione è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., attestanti la piena rispondenza ai requisiti strutturali e di sicurezza dell’immobile ospitante, organizzativo gestionali del centro di vacanza, il possesso delle relative certificazioni/autorizzazioni richieste, nonché il numero e le figure professionali previste, secondo la modulistica, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale, predisposta dalla Direzione Coesione Sociale.

Detto procedimento non soggiace alle procedure in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dei D.P.R. 447/98 e 440/2000, tranne nel caso in cui venga attivato un Centro di vacanza che preveda attività di ristorazione che necessiti di presentazione di SCIA ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al Comune di Biella.

Il Comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione alla Commissione di Vigilanza dell’ASL BI.

NOTA - INDICAZIONI REGIONALI SULLE VACCINAZIONI PER I CENTRI ESTIVI:

La Circolare (Ministero della Salute, prot. n. 0025233 del 16.08.2017) recante le prime indicazioni operative per l'attuazione della Legge 119/2017 prevede che, al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste in base all’età.

Da ciò ne consegue che i Centri estivi NON rientrano in questo elenco, pertanto in base alla legge NON vi è l'obbligo di vaccinazione per gli iscritti. Nulla vieta però a una struttura privata di autoregolamentarsi in autonomia

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