VIDIMAZIONE REGISTRO VOLONTARI
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) devono tenere il registro dei volontari che prestano attività di volontariato e sottoporlo a vidimazione.
COME FUNZIONA
Gli enti del Terzo settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati, ai sensi del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021, ad assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.
Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso gli enti del terzo settore, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio, o da un pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla vidimazione deve anche dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Nei registri rilegati (ad esempio di Buffetti) devono essere riportati sulla copertina e sulla prima pagina la denominazione dell’Ente e il codice fiscale.
Nei registri a fogli mobili devono essere riportati, su tutte le pagine, la denominazione dell’Ente e il codice fiscale e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.
In alternativa gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice di Procedura Civile.
MODALITÀ RICHIESTA VIDIMAZIONE
Per richiedere la vidimazione, da parte del Segretario Generale dell’Ente, del registro volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con sede a Biella iscritte negli appositi registri regionali (fino alla scadenza dei termini previsti delle fasi di trasferimento dei dati al RUNTS e della seguente verifica degli stessi) e degli enti del terzo settore con sede a Biella iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è necessario consegnare il registro e la documentazione necessaria (elencata di seguito) presso l’ufficio Affari Generali/URP ubicato in via Battistero n. 4 negli orari d'ufficio presenti al seguente link:
Ufficio URP
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Il legale rappresentante dell’associazione richiedente deve presentare all’ufficio la seguente documentazione:
- richiesta scritta di vidimazione del registro volontari sottoscritta dal legale rappresentante ed eventuale delega ad altra persona per il ritiro del registro (scarica la domanda)
- copia di un documento di identità valido del richiedente e della persona eventualmente delegata al ritiro;
- il registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate;
- copia dello Statuto (solo se non già iscritto al RUNTS)
- copia della ricevuta della richiesta di iscrizione al RUNTS (solo se l’iscrizione è in corso).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2;
Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2);
Codice civile art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4.
PER CONSULTARE L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI presenti sul territorio si rimanda al seguente link:
https://www.informagiovanibiella.it/volontariato
PER INFORMAZIONI: ufficio Affari Generali/URP tel. 015.3507317 – 319 – 388