A chi è rivolto
A tutti
Descrizione
Legge 10 novembre 2014 n. 162 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto- legge 12 settembre 2014 n.132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” (14G000175)(G.U. n.261 del 10.11.2014- Supp.Ordinario n.84)
Copertura Geografica
Comune di Biella
Come fare
Prendere visione nella seguente pagina della casistica interessata e dell'iter specifico
Cosa serve
Far riferimento all'iter specifico
Cosa si ottiene
Separazione o divorzio a tutti gli effetti
Tempi e scadenze
Eventuali tempistiche sono definire dall'ufficiale di stato civile
Informazioni servizio
-
Non digitale
Far riferimento all'ufficio
Ulteriori informazioni
L'articolo 12 Legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile a partire dall'11 Dicembre 2014
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'Ufficiale di Stato Civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli affetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio pronunciata dal Tribunale.
CONDIZIONI
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
- Siano residenti a Biella, tutti o almeno uno dei due
- Oppure, abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Biella
- Oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Biella l'atto matrimonio
- Non abbiano figli in comune, minori o maggiorenni incapaci, o con grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 o economicamente non autosufficienti
L'accordo non può contenere patti di trasferimenti patrimoniale tra i coniugi, ma può contenere l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (di separazione o di divorzio)
MODALITÀ
I coniugi interessati a farsi redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile devono prenotare l'appuntamento on line (e-mail: u_statocivile@comune.biella.it ), oppure tramite telefono (num: 0153507332 ), oppure direttamente allo sportello dello Stato Civile. L'assistenza dell'Avvocato è facoltativa.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Per la separazione personale: documento di identità di entrambi i coniugi, autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo.
- Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida par la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 Legge 162/2014.
CONFERMA DELL'ACCORDO
Per dare validità all'accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile ( non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto ) per confermarlo. L'Ufficiale di Stato Civile comunicherà la data della conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
COSTO
Il costo è di € 16,00 a titolo di diritto fisso.
MODIFICA DEGLI ACCORDI
È possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio.
Anche per la modifica il costo è di € 16,00 a titolo di diritto fisso.
La convenzione deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile presso il quale si è celebrato il matrimonio.
Tale convenzione può essere stipulata anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 o economicamente non autosufficienti.
La convenzione può contenere anche patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi.
Entrambi i coniugi debbono essere assistiti da un avvocato per parte i quali redigono la convenzione corredata da autorizzazione o nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale relativamente alla condizione dei figli.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE
L'invio all'Ufficio di Stato Civile delle convenzioni deve essere effettuato a cura degli avvocati di entrambe le parti in causa.
Almeno uno degli avvocati deve inviare in formato elettronico o presentare di persona una copia della convenzione.
L'invio in formato elettronico deve essere fatto tramite PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.biella.it.
La copia della convenzione, riprodotta mediante scanner, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale cartaceo da parte dell'avvocato; dovrà essere in formato pdf e firmata digitalmente.
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex art 6 Legge 162/2014. Questa, nel caso di invio in formato elettronico, deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria.
L'Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere la convenzione e, trascorso il termine di 10 (dieci ) giorni, se nessuno degli avvocati ha ottemperato alla presentazione, dovrà avviare la procedura sanzionatoria a carico di entrambi gli avvocati, prevista dall'art. 6 della legge 162/2014.
La convenzione verrà trascritta nel registro di Stato Civile entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento.
La conferma della trascrizione verrà inviata agli avvocati al loro indirizzo PEC.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
Condizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
Allegati
Autocertificazione relativa ai figli per gli accordi di separazione e divorzioModello guida per la definizione dell'accordo di separazione e di divorzio
Pagina aggiornata il 19/12/2024