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Energia

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con"certificazione energetica dell'edificio" si intende il complesso delle operazioni svolte per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e individuazione delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;

L'attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio è un documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nella Legge Regionale 13/2007 e s.m.i. e dei regolamenti attuativi, attestante le prestazioni energetiche ed i parametri energetici caratteristici dell'edificio.

Nell'attestato sono contenuti alcuni elementi importanti per valutare la prestazione energetica dell'edificio inteso come la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.

La sintesi dei contenuti dell'attestato di certificazione energetica è la targa di efficienza energetica che nel caso di edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione deve essere affissa in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Esempio Targa di Efficienza Energetica

A far data dal 1° ottobre 2009 l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:

Edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia Dotato a cura del costruttore
Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari Allegato al contratto, in originale o copia autenticata, a cura del venditore
Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari Messo a disposizione del locatario a cura del proprietario

L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.

Copia dell'attestato di certificazione energetica deve essere presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio.

ENERGIA RINNOVABILE

Con l'espressione fonti di energia rinnovabili si intendono tutte le fonti di energia non fossili: solare, eolica, idraulica, geotermica, del moto ondoso, maremotrice (maree e correnti) e le biomasse.

L'utilizzo delle energie rinnovabili rappresenta una esigenza sia per i Paesi industrializzati che per quelli in via di sviluppo. I primi necessitano, nel breve periodo, di un uso più sostenibile delle risorse, di una riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento atmosferico, di una diversificazione del mercato energetico e di una sicurezza di approvvigionamento energetico. Per i Paesi in via di sviluppo, le energie rinnovabili rappresentano una concreta opportunità di sviluppo sostenibile e di accesso all'energia in aree remote.

La Regione Piemonte con DGR 4 agosto 2009 n. 45-11967 ha emanato le disposizione attuative previste dalla legge regionale 13/2007 in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari.

Per soddisfare il fabbisogno energetico annuale di acqua calda sanitaria il proprietario o chi ne ha titolo ha l'obbligo di installare sistemi solari termici integrati nella struttura edilizia dimensionati in modo tale da coprire il 60% del suddetto fabbisogno.

A tal fine, in sede di progettazione di nuovi interventi edilizi, deve essere posta una adeguata attenzione all'orientamento del fabbricato e, conseguentemente, devono essere previste superfici idonee all'installazione dei sistemi solari.

Devono essere installati sistemi solari termici nei seguenti casi:

  • edifici di nuova costruzione in cui è prevista l'installazione dell'impianto idricosanitario;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione qualora questa sia accompagnata dalla ristrutturazione dell'impianto termico;
  • ristrutturazione di impianti termici;
  • realizzazione di porzioni di volumetria conseguenti ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti in cui sia previsto un fabbisogno di acqua calda sanitaria con riferimento alla sola quota di fabbisogno derivante dall'ampliamento;
  • nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti.

L'obbligo di installare sistemi solari termici sussiste per gli edifici con le seguenti destinazioni d'uso:

  • edifici adibiti a residenza o assimilabili utilizzati sia in via continuativa che saltuaria;
  • edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
  • edifici pubblici o privati adibiti ad uffici e assimilabili;
  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • edifici adibiti a bar, ristorante, self service e assimilabili;
  • edifici commerciali;
  • edifici adibiti ad attività sportive e palestre;
  • edifici adibiti ad attività scolastiche.

Il progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire o equivalente titolo edilizio deve illustrare gli elementi tecnici ed architettonici, atti a dimostrare il soddisfacimento del fabbisogno standard mediante l'installazione di impianto solare termico o la sussistenza di eventuali condizioni di impossibilità tecnica.

In caso di impossibilità di soddisfare completamente il fabbisogno standard, l'impianto solare è realizzato in modo tale da soddisfare la quota massima possibile, tenendo comunque conto dei fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento.

È ammesso l'utilizzo, in tutto o in parte, di un'altra fonte energetica rinnovabile quando i fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento costituiscono limite tecnologico e ambientale al soddisfacimento del requisito mediante impianto solare termico.

In questo caso occorre tener conto delle peculiarità del sito e della necessità di minimizzare gli impatti paesaggistici e ambientali.

Deroghe

Le disposizioni in materia di solare termico non si applicano:

  1. agli edifici rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina della Parte Seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i. e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.
  2. nel caso di installazione di impianto termico in edificio esistente o di ristrutturazione di impianto termico qualora l'installazione comporti l'impossibilità tecnica di collegarsi o integrarsi con la rete idrico-sanitaria già in opera.
    L'impossibilità tecnica deve essere dimostrata mediante apposita relazione sottoscritta dal tecnico incaricato della progettazione impiantistica e depositata presso il Comune sede dell'intervento.
  3. agli edifici in cui non sia prevista l'installazione di impianto idrico-sanitario;
  4. alle strutture temporanee.
  5. agli edifici adibiti ad attività sportive con periodi di utilizzo annuale inferiore ai tre mesi, ad esclusione delle piscine.
  6. agli edifici in cui il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria risulti inferiore a 65 litri/giorno.
  7. ai fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
  8. ai fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
  9. agli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

PATTO DEI SINDACI

Il Patto dei Sindaci è la prima e più ambiziosa iniziativa, lanciata dalla Commissione Europea, che vede coinvolti gli enti locali ed i loro cittadini nella lotta al cambiamento climatico globale.

Con l'adesione al patto gli enti locali si impegnano volontariamente a ridurre le emissioni di gas serra attraverso la redazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il ClimaPAESC -

Il Piano è il documento che mostra come i comuni intendano raggiungere il proprio obiettivo di riduzione di CO2 entro l'anno 2030.

Il Comune di Biella ha aderito al Patto dei Sindaci con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 067 del 06.09.2016 ed ha approvato il PAESC con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 066 del 25.09.2018.