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Unioni Civili

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76 Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la" Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze "

UNIONI CIVILI

Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35:

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Altra modalità di costituzione dell'unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

  • a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  • c) tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco , all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Chi ha contratto matrimonio e/o unione civile all'estero

L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B. Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge 76/2016.

Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso.

Requisiti dei richiedenti

I due interessati devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, entrambi/e con l'interesse di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Modalità di richiesta

Gli interessati possono prenotare un appuntamento per la stesura del primo processo verbale di richiesta

  • telefonando al numero 0153507332 nei seguenti orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

oppure

Documentazione da presentare

La documentazione da presentare sarà indicata dall'operatore agli interessati al momento del contatto.

Tale documentazione sarà successivamente allegata alla richiesta.