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Emergenza Coronavirus: Biella e il Piemonte in zona rossa

Da domani 6 novembre scattano obblighi e limitazioni. Torna l'autocertificazione per gli spostamenti.

A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del Ministero della Salute la Provincia di Biella e la Regione Piemonte sono individuate nello scenario caratterizzato da “massima gravità” e da un “livello di rischio alto”, definito zona rossa.

Sul territorio scattano questi OBBLIGHI e LIMITAZIONI. I provvedimenti sono validi a partire dal 6 novembre e sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI: È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.

NEGOZI CHIUSI: Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.

Sono chiusi i mercati. Ma è consentito il commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi e altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.  

Per le categorie di commercio al dettaglio consentite consultare gli allegati 23 e 24

STOP ALLA RISTORAZIONE:  Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLA E UNIVERSITA': A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio. E’ sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

SMART WORKING: I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA: Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina. È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.

Sono in vigore, su scala nazionale, questi ULTERIORI provvedimenti:

TPL: A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

MOSTRE E MUSEI: Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI: Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

SALE GIOCHI: Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

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A seguito del Dpcm del 3 novembre 2020 è possibile tra gli allegati di questa pagina consultare la Circolare del 7 novembre dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno in cui vengono chiariti alcuni passaggi del decreto. In particolare per le Aree Rosse si precisa: i mercati sia coperti sia all'aperto sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Viene inoltre chiarito che l'attività motoria è consentita se svolta individualmente e in prossimità dell'abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine.

Al seguente link è possibile consultare le Faq diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:  http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Tra gli allegati:

- modello autocertificazione

- D.P.C.M. del 3 novembre 2020

- allegati 23 e 24 al D.P.C.M. attività commerciali 

- Circolare del 7 novembre 2020

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