Approvato il Decreto legge e l'ordinanza del Ministero della Salute. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Tutte le indicazioni a cui attenersi.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:
- l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
- l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
L'ordinanza del Ministero della Salute
l Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il 12 marzo 2021 ha firmato tre nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo. La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto. La seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Puglia. La terza Ordinanza rinnova per la Regione Molise le misure disposte dall'Ordinanza del 27 febbraio 2021, e resta quindi in zona rossa. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
DISPOSIZIONI DPCM 2 MARZO 2021 - ZONA ROSSA
SPOSTAMENTI
In area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
NON sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute
COPRIFUOCO: è in vigore il divieto di spostamento nella fascia oraria dalle 22 alle 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
AUTOCERTIFICAZIONE: è obbligatoria per qualsiasi spostamento
NIDI E SCUOLE
- L'attività della scuola dell'infanzia e dei nidi è sospesa dal 15 marzo 2021;
- Tutte le altre attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza (Dad 100%).
BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita’ prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato 23 del dpcm del 2 marzo 2021), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
SERVIZI ALLA PERSONA
Barbieri, parrucchieri e centri estetici chiudono in zona rossa. Sempre in zona rossa stop anche a tutti gli altri servizi alla persona ad eccezione di lavanderie, tintorie e pompe funebri. Restano sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali.
MUSEI, MOSTRE E BIBLIOTECHE
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
SPORT, PALESTRE E PISCINE
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
Tutte le attività svolte nei centri sportivi anche all'aperto sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
RIUNIONI
Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Allegato | Dimensione |
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Ordinanza ministeriale 12 marzo 2021 | 1.6 MB |
Modello autocertificazione per spostamenti editabile | 626.96 KB |