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Separazione e divorzio

Legge 10 novembre 2014 n. 162 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto- legge 12 settembre 2014 n.132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” (14G000175)(G.U. n.261 del 10.11.2014- Supp.Ordinario n.84)

ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'articolo 12 Legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile a partire dall'11 Dicembre 2014

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'Ufficiale di Stato Civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli affetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio pronunciata dal Tribunale.

CONDIZIONI

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • Siano residenti a Biella, tutti o almeno uno dei due
  • Oppure, abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Biella
  • Oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Biella l'atto matrimonio
  • Non abbiano figli in comune, minori o maggiorenni incapaci, o con grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 o economicamente non autosufficienti

L'accordo non può contenere patti di trasferimenti patrimoniale tra i coniugi, ma può contenere l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (di separazione o di divorzio)

MODALITÀ

I coniugi interessati a farsi redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile devono prenotare l'appuntamento on line (e-mail: u_statocivile@comune.biella.it ), oppure tramite telefono (num: 0153507332 ), oppure direttamente allo sportello dello Stato Civile. L'assistenza dell'Avvocato è facoltativa.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Per la separazione personale: documento di identità di entrambi i coniugi, autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo.
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida par la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 Legge 162/2014.

CONFERMA DELL'ACCORDO

Per dare validità all'accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile ( non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto ) per confermarlo. L'Ufficiale di Stato Civile comunicherà la data della conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

COSTO

Il costo è di € 16,00 a titolo di diritto fisso.

MODIFICA DEGLI ACCORDI

È possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio.

Anche per la modifica il costo è di € 16,00 a titolo di diritto fisso.

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ( art. 6 Legge162/2014)

La convenzione deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile presso il quale si è celebrato il matrimonio.

Tale convenzione può essere stipulata anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 o economicamente non autosufficienti.

La convenzione può contenere anche patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi.

Entrambi i coniugi debbono essere assistiti da un avvocato per parte i quali redigono la convenzione corredata da autorizzazione o nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale relativamente alla condizione dei figli.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'invio all'Ufficio di Stato Civile delle convenzioni deve essere effettuato a cura degli avvocati di entrambe le parti in causa.

Almeno uno degli avvocati deve inviare in formato elettronico o presentare di persona una copia della convenzione.

L'invio in formato elettronico deve essere fatto tramite PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.biella.it.

La copia della convenzione, riprodotta mediante scanner, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale cartaceo da parte dell'avvocato; dovrà essere in formato pdf e firmata digitalmente.

In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex art 6 Legge 162/2014. Questa, nel caso di invio in formato elettronico, deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.

Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria.

L'Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere la convenzione e, trascorso il termine di 10 (dieci ) giorni, se nessuno degli avvocati ha ottemperato alla presentazione, dovrà avviare la procedura sanzionatoria a carico di entrambi gli avvocati, prevista dall'art. 6 della legge 162/2014.

La convenzione verrà trascritta nel registro di Stato Civile entro 30 ( trenta) giorni dal ricevimento.

La conferma della trascrizione verrà inviata agli avvocati al loro indirizzo PEC.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

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