Anno d'imposta 2018
Con l'approvazione della deliberazione consiliare del 19 dicembre 2017, n. 95 sono state confermate le aliquote già approvate l'anno precedente per le componenti IMU e TASI relative alle fattispecie impositive ancora vigenti e riepilogate nella tabella a fondo pagina.
Per l'anno d'imposta 2018 il quadro normativo di riferimento è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente.
Si raccomanda di consultare la sezione Informazioni utili per maggiori dettagli sulle principali agevolazioni.
Scadenze e versamento
La deliberazione consiliare 21 del 13/03/2018, intervenendo sull'art. 6 capo II del regolamento IUC, ha elevato l'ammontare minimo d'imposta al di sotto del quale non sono dovuti versamenti, che passa da € 12,00 a € 50,00.
Per l'anno d'imposta 2018 le scadenze unificate per IMU e TASI sono:
- 16/06/2018, posticipata al 18/06 (in quanto il 16/06 è sabato), per il versamento dell'acconto;
- 16/12/2018, posticipata al 17/12 (in quanto il 16/12 è domenica), per il versamento del saldo/conguaglio.
Entro la scadenza dell'acconto deve essere versata metà dell'imposta dovuta annua, calcolata in base alla situazione immobiliare al 16/06. Entro la stessa data può essere altresì versata l'intera imposta annua in unica soluzione. Entro la scadenza del saldo deve essere versato l'eventuale conguaglio dell'imposta dovuta annua tenendo conto delle somme versate in acconto.
I termini di versamento di acconto e saldo sono scaduti, pertanto qualora si ravvisi di non aver effettuato versamenti o versamenti insufficienti è necessario effettuare pagamenti in ravvedimento operoso. È possibile calcolare l'ammontare da versare in ravvedimento utilizzando il calcolatore on-line presentato nella sezione simulazione del calcolo dell'imposta avendo cura di spuntare la rilevante casella per il ravvedimento (presente nel riepilogo a fondo pagina del calcolatore) nonché indicando quanto già eventualmente versato entro la scadenza.
Informazioni utili
Visto il quadro normativo sostanzialmente invariato, per la disamina di definizioni e agevolazioni si rimanda alla pagina relativa all'anno d'imposta 2019.
Tabelle
Aliquote
Aliquote adottate con deliberazione consiliare del 19 dicembre 2017, n. 95.
Aliquota | IMU | TASI |
Ordinaria | 10,60 ‰ | 0,00 ‰ |
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) |
0,00 ‰ |
0,00 ‰ |
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze |
2,70 ‰ |
3,30 ‰ |
Alloggi assegnati da IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze |
6,36 ‰ |
0,00 ‰ |
Aree fabbricabili |
10,60 ‰ |
0,00 ‰ |
Terreni agricoli |
10,60 ‰ |
0,00 ‰ |
Moltiplicatori e rivalutazioni
Categorie catastali |
Moltiplicatore |
Categorie A (esclusa A/10) e C/2, C/6, C/7 |
160 |
C/1 |
55 |
Categorie B e C/3, C/4 e C/5 |
140 |
A/10 e D/5 |
80 |
Categorie D (esclusa D/5) |
65 |
Terreni agricoli |
135 |
Rivalutazione |
|
Rendita catastale fabbricati |
5 % |
Reddito dominicale terreni agricoli |
25 % |
Codici tributo
Codici tributo IMU |
|
3912 |
IMU abitazione principale e pertinenze |
3914 |
IMU terreni (quota Comune) |
3916 |
IMU aree fabbricabili (quota Comune) |
3918 |
IMU altri fabbricati (quota Comune) |
3925 |
IMU immobili produttivi gruppo D (quota Stato) |
3930 |
IMU immobili produttivi gruppo D (quota Comune) |
Codici tributo TASI
|
|
3958 |
TASI abitazione principale e pertinenze |